Gara per l'affidamento di struttura sportiva pubblica: è concessione di servizi

Il procedimento per l'affidamento di una struttura sportiva da parte di una amministrazione comunale equivale a concessione di servizio pubblico. Il relativo ricorso deve quindi essere notificato nel termine abbreviato di cui agli artt. 120 e ss. c.p.a.

Con sentenza n. 186 depositata il  16 gennaio 2014, la sezione II del T.A.R. Lombardia, Milano, ha rigettato il ricorso proposto da una associazione sportiva contro l'esclusione dalla gara per l’affidamento della gestione di un impianto sportivo comunale, accogliendo l'eccezione dell'Amministrazione in punto irricevibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 120 c.p.a. in caso di impugnazione di atti relativi a procedure di affidamento di forniture, lavori o servizi pubblici.


Sintetizzando quando affermato in sentenza dal T.A.R. Lombardia in punto inquadramento dei parametri normativi di sfondo:

  • il rito previsto dall’art. 120 del codice del processo amministrativo si applica ogni qualvolta vengano impugnati atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture. 
  • la norma riferendosi in via generale a “procedure di affidamento” comprende tutte le possibili fattispecie contrattuali con cui si realizza l’affidamento a soggetti terzi di lavori, forniture o servizi, ivi comprese, pertanto, le concessioni di servizi le quali, come è noto, consistono in contratti del tutto assimilabili agli appalti di servizi, eccetto per il fatto che la controprestazione dell’obbligo assunto dal privato consiste nel diritto di introitare i proventi della sua erogazione al pubblico, assumendo il conseguente rischio di gestione;
  • l’ultimo comma dell’art. 30 del D.lgs. n. 163 del 2006 prevede che alle concessioni di servizi si applichino le disposizioni della parte IV del codice dei contratti pubblici (rubricata “contenzioso”) nella quale era ricompresa anche la disciplina del rito speciale e prima della sua trasposizione nel codice del processo amministrativo.

La difficoltà di operare una netta distinzione fra le fattispecie di concessione di beni o di servizi sta nel fatto che, sovente, la concessione di un bene pubblico è strumentale allo svolgimento di un servizio che il concessionario si obbliga a prestare nei confronti della collettività a determinate condizioni stabilite dall’ente concedente.

Ove ciò accada, il rapporto sinallagmatico relativo all’affidamento della disponibilità del bene dietro il pagamento di un canone non vale a qualificare l’operazione come semplice concessione di beni, ma si inserisce, invece, nell’ambito di un contratto con causa mista nel quale l’obbligo di prestare il servizio pubblico attraverso il bene concesso e il diritto di fare propri i relativi proventi assume rilevanza prevalente ai fini della applicazione del rito accelerato di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo.

Nella fattispecie all'esame del T.A.R., la concessione dell’impianto sportivo in questione era finalizzata non al mero conseguimento di una controprestazione economica, ma si inquadrava nel più ampio obiettivo di fornire servizi di carattere sportivo alle condizioni anche tariffarie stabilite dall’ente concedente. 

Da ciò la prevalenza ai fini della applicazione del rito di cui agli artt. 120 e seguenti c.p.a. e il conseguente obbligo di notifica nei termini dimezzati.

La sentenza 16 gennaio 2014 n. 186 del T.A.R. Lombardia, Milano, sezione II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Copyright © www.studiospallino.it