A giudizio della Corte costituzionale la disciplina della SCIA ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini e perciò va oltre la materia della concorrenza. Come tale, non è censurabile per invasione delle competenze regionali ai sensi dell’art. 117, terzo e quarto comma della Carta Costituzionale.
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 49, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n.78/2010 recante,"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, con L.122/2010, promossa dalle Regioni: Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia.
Con medesima sentenza, la Corte Costituzionale ha, inoltre, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del D.L. n.70/2011, recante "Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia", convertito, con modificazioni, con L. n.106/2011 promosso dalla Regione Emilia Romagna.
Secondo le Regioni ricorrenti, la SCIA, introdotta nel 2010 in sostituzione della DIA, avrebbe interessato ambiti di legislazione regionale, ai sensi dell’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, quali la tutela della salute, l’ordinamento degli uffici regionali, l’artigianato, il commercio, oltre alle materie riservate alla Regione autonoma Valle d’Aosta.
A giudizio della Corte, in relazione al profilo di violazione dell’art. 117 comma 2 lett. e) della Carta Costituzionale, la medesima disciplina, ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini e perciò va oltre la materia della concorrenza, anche se è ben possibile che vi siano casi nei quali quella materia venga in rilievo. Ma si tratta, per l’appunto, di fattispecie da verificare in concreto.
In relazione alla violazione dell'art. 117 comma 2 lett. m), la Corte, come per altro già osservato, ha invece precisato che la determinazione dei livelli essenziali costituirebbe una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso dovrebbe poter introdurre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di diritti civili e sociali
La Corte ha inoltre precisa che le considerazioni svolte per la SCIA nel settore delle semplificazioni amministrative vanno applicate anche alla SCIA in materia edilizia. In tal senso non può porsi in dubbio che le esigenze di semplificazione e di uniforme trattamento sull’intero territorio nazionale valgano anche per l’edilizia. In definitiva, la disciplina in esame finisce per ricadere, come l’urbanistica, nella materia del "governo del territorio", soggetto alla potestà legislativa concorrente, da ritenere comprensiva di tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività.
In ogni caso, considerato che, in tale materia, spetta comunque allo Stato dettare i principi fondamentali, la legittimazione, da parte del medesimo Stato in materia di SCIA si ravvisa, nell’esigenza di determinare livelli essenziali di prestazioni che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale.
La sentenza della Corte Cost. n.164 del 27 giugno 2012, è rintracciabile sul sito della Corte Costutuzionale utilizzando l'apposito motore di ricerca [ http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do ].
SCIA: nessuna illegittimità per la Corte Costituzionale
Pubblicato da
Jesus Cortinovis
alle
4:27 PM
lunedì 2 luglio 2012
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