Nuovo Piano Casa Lombardia: la pubblicazione on line degli atti di PGT

Il testo del progetto di legge attuativo, in sede regionale, del d.l. 70/2011 (cd. Piano Casa 2011), contiene una disposizione relativa alla pubblicazione degli strumenti urbanistici. Recita l'articolo 13 (Pubblicazione degli strumenti urbanistici):
1. All’articolo 13 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: “Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale”;
b) al secondo periodo del comma 4, dopo le parole “Del deposito degli atti”, sono inserite le seguenti: “e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale”;
c) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale.”.
 2. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “unitamente a tutti gli elaborati;”, sono inserite le seguenti: “gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale;”;
b) dopo le parole “del deposito”, sono inserite le seguenti: “e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale”.

Il testo degli articoli 13 e 14 della legge 12/2005 come modificati risulterebbe il seguente:

Art. 13. (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio)

4. Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito degli atti è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale.




10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla provincia ed alla Giunta regionale.

Art. 13. (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio)

4. Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale. Del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale degli atti è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale.

10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale.
Art. 14. (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi)

2. La deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; del deposito è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio.

 Art. 14. (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi) 

2. La deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio.

La disposizione si affianca alla previsione contenuta nell’articolo 5, comma 6, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011, che impone agli enti locali di pubblicare sul proprio sito gli “elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici”, a partire dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia dall’11 settembre 2011 (sul punto v. La pubblicazione on line degli elaborati tecnici degli strumenti urbanistici, su webimpossibile.net).

La previsione del progetto di legge ha il pregio, a differenza di quella nazionale, di riferirsi a tutti gli atti componenti il PGT, ossia - a norma dell'articolo 7 della L.R. 12/2005 - a: a) il documento di piano; b) il piano dei servizi; c) il piano delle regole, senza distinzione tra testi e allegati.

Ciò nonostante, per come formulata, la proposta di modifica degli articoli 13 e 14 interviene sul solo processo di approvazione del P.G.T., senza quindi imporre un obbligo di messa a disposizione permanente di tutti gli atti costituenti lo strumento urbanistico.

In secondo luogo, a differenza del deposito presso la segreteria comunale, la mancata pubblicazione, la pubblicazione per un termine inferiore o la pubblicazione temporalmente non allineata rispetto al deposito, non sono sanzionate in alcun modo.

In terzo luogo nulla é detto sul  formato dei documenti. Sul punto rinviamo a quanto già scritto: ossia  che fortunatamente soccorrono ^Le linee guida per i siti web della PA^ che nell’edizione 2011 (Linee guida per i siti web delle pa 2011 - art. 4 della direttiva n. 8/2009 del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, par. 5.2. ) ci ricordano come le pubbliche amministrazioni italiane, “in coerenza con quanto già avviene nei paesi della Comunità europea”, nella scelta dei formati da usare per la diffusione e archiviazione dei propri dati e documenti devono evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti, assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell’utilizzo dei dati, evitare vincoli nei confronti di particolari produttori, favorendo la libera concorrenza di mercato, utilizzare standard che siano certificati e diffusi  quali:

  • HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet;
  • PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008);
  • XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati;
  • ODF e OOXML per documenti di testo;
  • PNG per le immagini.

Infine. Preso atto che il ricorso alle ^moderne tecnologie^ (espressione ormai datata) non può avvenire unicamente per risparmiare omettendo le pubblicazioni cartacee, ma che pubblicare on line significa attuare i principi di partecipazione, collaborazione ed efficienza cui la L.R. 12/2005 dichiara di ispirarsi (art. 1, comma 2), forse il PdL era - ed é - l'occasione per immaginare forme di partecipazione anch'esse digitali, consentendo espressamente la possibilità di formulare osservazioni ex artt. 13 e 14 tramite i portali comunali.

Risorse: Piano Casa Regione Lombardia 2012
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