Ordine di demolizione: anche il proprietario non responsabile patisce la confisca del bene

Invocando il fatto che "l’inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell'abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquisito la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto", con sentenza n. 1059/2011 il TAR Veneto ha tracciato una nuova linea applicativa dell'articolo 31 del T.U. dell'Edilizia, più rigida della precedente, affermando che il proprietario va esente da responsabilità non in ogni caso di abuso edilizio compiuto da terzi, "ma nella sola ipotesi in cui il proprietario non abbia la possibilità di ottemperare direttamente all'ordine di demolizione, per essere il bene nella disponibilità esclusiva dell'autore dell'abuso", poiché diversamente "si consentirebbe a chiunque di eludere la sanzione alienando il bene".

Giova ricordare che l'articolo 31 del D.P.R. 380 del 2001 impone, a differenza di ciò che avveniva con la precedente normativa, la notifica del provvedimento sanzionatorio oltre che al responsabile dell’abuso anche al proprietario, a carico del quale sussiste una presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi accertati.

Per giurisprudenza costante, la sanzione dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale “si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso e non può quindi operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva” (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 26.52004, n. 8998). Pur destinatario dell’ordinanza di demolizione, non può infatti essere qualificato "responsabile dell’abuso" ai sensi dell’art. 31, comma 3, il proprietario che, non avendo la disponibilità del bene, sia rimasto estraneo alla perpetrazione dell’illecito, tant’è che a questi è rimesso di sottrarsi alla presunzione di responsabilità dimostrando la propria estraneità rispetto all’abuso commesso da altri (Cons. St., IV, 3.2.1996, n. 95; C. Cost., 15.7.1991, n. 345; TAR Liguria, I, 5.3.1999, n. 110), fermo restando l'onere di segnalare tempestivamente all’Amministrazione l’esistenza degli interventi abusivi e fornire alla stessa gli elementi utili all’identificazione dei responsabili dei predetti illeciti (TAR Piemonte, Torino, 25.3.2011, n. 278).


Peraltro, l'estraneità del proprietario (o del titolare del diritto reale) agli abusi edilizi commessi sulla cosa locata e affittata dal conduttore, locatario o affittuario non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei confronti del responsabile dell'abuso, "ma la sola insuscettività del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene" (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 1.9.2008, n. 1026).

L'affermzione del TAR Veneto in qualche modo stupisce, perché la sanzione della demolizione non é elusa dalla diversa titolarità, essendo in ogni caso rimesso all'A.C. di eseguirla in danno del proprietario, ossia con spese a suo carico. Neppure é del tutto corretto affermare, come fa il TAR Veneto, che la sentenza n. 345 del 1991 la Corte costituzionale ha statuito che l'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, così che essa spiegherebbe i suoi effetti nei confronti anche del proprietario renitente. E' infatti la stessa Corte Costituzionale  ad affermare che "che, essendo l'acquisizione gratuita una sanzione prevista per il caso dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolire, essa, come risulta dalla stessa formulazione del terzo comma dell'art. 7 della legge in questione, si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso, non potendo di certo operare [...] nella sfera di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento".
Vi sarebbero poi, ma non é questa la sede per trattare l'argomento, profili legati alla evidente sproporzionalità della sanzione. Generalmente, si afferma, nelle sanzioni edilizie non viene in gioco in principio di proporzionalità in ragione della natura vincolata del provvedimento sanzionatorio. Non va dimenticato, tuttavia, che l'evoluzione applicativa della legge 241 ha sempre sorpreso più di un commentatore e il principio di ragionevolezza impone che la Pubblica Amministrazione utilizzi un provvedimento proporzionato alle finalità da conseguire. Che nella fattispecie é quella di eliminare l'abuso, non di estendere erga omnes la portata della sanzione.

La sentenza n. 1059 del TAR Veneto, depositata il 17 giugno 2011, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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