SUAP: la trasmissione in via telematica può attendere

Il 30 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 con il quale é stato adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Il Regolamento ha abrogato il previgente D.P.R. n. 447 del 1998, il quale avrebbe cessato di avere efficacia in due momenti diversi: 180 giorni per il c.d. procedimento automatizzato, 1 anno per il procedimento ordinario (articolo 12, comma 1). Ossia: il 28 marzo 2011 in relazione ai capi I, II, III, V e VI del Regolamento e il il 30 settembre 2011 in relazione al capo IV.

La normativa prevedeva un solo metodo di trasmissione delle domande: quello in via telematica (art. 2, comma 2:  Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica).



Può una circolare riesumare modalità di trasmissione previste da una normativa abrogata? In Italia sì.  Con circolare 25 marzo 2011 il Capo dell'ufficio legislativo del Ministro dello sviluppo economico (Cons. C. Frati) e il Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa (Cons. C. Chiné) hanno tenuto a chiarire che
Poiché, nonostante lo sforzo compiuto dai soggetti coinvolti nell'attuazione del procedimento informatizzato, in alcune realtà territoriali il processo di informatizzazione del SUAP è effettivamente in corso di completamento e tenuto conto dell'esigenza di garantire l'avvio graduale del sistema senza determinare problemi e difficoltà per gli operatori interessati, occorre chiarire che, anche dopo il 29 marzo p.v., nei Comuni che non sono ancora in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal capo III del d.P.R. n. 160 del 2010, ivi compreso il sistema infomatico dei pagamenti, nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee.
Nessuna considerazione di ordine giuridico. Solo la presa d'atto della impossibilità di rispettare la data del 28 marzo 2011 fissata nel D.P.R. 160/2010, peraltro senza alcun limite temporale in tal senso. Ma allora, che senso aveva fissare delle scadenze?

La circolare 25.3.2011 é disponibile in formato PDF a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/circolare_SUAP_2011.pdf
Copyright © www.studiospallino.it