Condono edilizio in regione Lombardia

NOTA: In materia di opere abusive la disciplina statale prescrive la condonabilità delle opere abusive che "non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 % della volumetria della costruzione originaria, o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc"; la disciplina regionale dispone che sono fatti salvi "gli ampliamenti entro i limiti massimi del 20 per cento della volumetria della costruzione originaria, o, in alternativa, di 500 mc". All'infuori del diverso limite volumetrico, nessun altra differenza sostanziale sembra intercorrere nella
formulazione delle due norme, che risultano ugualmente ambigue. L'inciso "o, in alternativa" si presta a differenti interpretazioni, a seconda che i due limiti si debbano intendere come alternativi o concorrenti. Secondo una prima lettura sarebbe data facoltà di scelta a chi presenta l'istanza di optare per un limite o per l'altro a seconda di ciò che più gli convenga; in base ad una seconda lettura sarebbe invece possibile condonare solo il limite del 20 % (del 30 % per la normativa statale), sempre, però, entro il limite massimo dei 500 mc (750 mc per la normativa statale). Pare interessante sottolineare che mentre la Regione Lombardia sembrerebbe aver
sposato l'interpretazione meno restrittiva, i commentatori dell'attuale condono ^statale^ si dividono tra la tesi restrittiva e quella liberale (per la restrittiva v. G. Rizzi, Testo unico, nuovo condono edilizio e attività negoziale, 2004, p. 57; a cura di G. Saporito, Nella legge statale la trama della sanatoria, in: Guida al condono edilizio Regione per Regione vol. I , inserto a ^Il Sole 24 Ore^ del 23.11.2004, p. 5; per il principio della maggior convenienza per il soggetto istante, per tutti: a cura di M. Carlin, Oggetto e limiti del condono, in AA.VV., Il nuovo condono edilizio, 2004, p. 90). Da un punto di vista di impianto generale, tuttavia, la soluzione del ^favor rei^ omette di ricordare che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, con sentenza n. 196 del 2004 aveva dichiarato il carattere "temporaneo ed eccezionale" del terzo condono, mettendolo al riparo dalle censure di ^istituzionalizzazione^ della sanatoria edilizia anche per il fatto che esso era più restrittivo rispetto al precedente. Se passasse la prima interpretazione questo dato verrebbe sconfessato, espondendo così il (terzo)
condono alla censura di incostituzionalità: la parola passa ora alle aule di giustizia.
MATERIALI: http://www.studiospallino.it/doc/21.10.04/l.r.%20130%202004.pdf
[legge Regione Lombardia n. 130/2004]
A CURA DI: dr.ssa Ilena Pisani
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