Acque pubbliche: la presunzione di demanialità si estende all'intero corso

Con sentenza 57/2013 depositata l'8 aprile 2013, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha definitivamente ribadito, confermando la decisione n. 1390/2010 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Milano, che la mera attitudine di un valletto a ricevere, anche in misura significativa, acque pubbliche ne determina ex lege la demanialità per l'intero suo corso. 

D.lgs. 33/2013: i soggetti obbligati

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 5 aprile 2013 e entrato in vigore il 20 dello stesso mese, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni rappresenta il tentativo del legislatore di riorganizzazione degli obblighi di pubblicazione online in capo alle pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni.

L'articolo 11 del d.lgs. 33/2013 individua (a) nelle pubbliche amministrazioni, (b) nelle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e (c) nelle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, i soggetti tenuti a dare attuazione al principio generale della trasparenza amministrativa, come definito dall'articolo 2, comma 1.

Seguendo l'esempio dell'articolo 3 della l. 4/2004 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, il legislatore ha scelto di non definire le pubbliche amministrazioni cui dichiara di applicarsi, utilizzando invece la tecnica del rinvio ad altra normativa, e precisamente all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico del Pubblico Impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il quale dichiara di applicarsi a "tutte le amministrazioni dello Stato".

Il panorama dei (numerosi) soggetti tenuti al rispetto del d.lgs. 33/2013 è trattato nell'intervento  D.lgs. 33/2013: i soggetti obbligati disponibile alla pagina http://www.studiospallino.it/interventi/d.lgs.33_2013_soggetti_obbligati.htm

Interventi eseguiti in parziale difformità: l'eccessiva onerosità non rileva al fine di evitare la demolizione

A norma dell'articolo 34 del T.U. dell'Edilizia, quando la demolizione degli interventi e delle opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire non può avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
L'espressione è mutuata dall'articolo 12 della L. 47/1985. La giurisprudenza non ha mai approfondito la nozione di pregiudizio della parte eseguita in conformità, così che è invalsa la prassi di considerare come tale anche la sproporzione tra il costo del ripristino rispetto al costo sostenuto per la realizzazione delle opere realizzate in conformità, ossia della eccessiva onerosità dell'intervento.

Sul punto interviene il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1912 del 9 aprile 2013, afferma che:
  • la norma deve essere interpretata nel senso che si applica la sanzione pecuniaria soltanto nel caso in cui sia oggettivamente impossibile procedere alla demolizione;
  • non possono, pertanto, venire in rilievo aspetti relativi alla “eccessiva onerosità” dell’intervento. 

D'altro canto, sottolinea il C.S.,
se si potessero prendere in esame anche questi profili si rischierebbe di trasformare l’istituto in esame in una sorta di “condono mascherato” con incidenza negativa grave sul complessivo assetto del territorio e in contrasto con la chiara determinazione del legislatore, che ha imposto che abbia luogo la demolizione parziale, tranne il caso in cui la relativa attività materiale incida sulla stabilità dell’intero edificio, e dunque anche nell’ipotesi in cui nella parte da demolire siano stati realizzati strumenti o impianti più o meno costosi.
 La sentenza 9 aprile 2013 n. 1912 della sezione sesta del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Usucapione: la libertà dell'accesso esclude l'animus possidendi

Con sentenza n. 923 del 14 febbraio 2013 il Tribunale di Verona si pronuncia in tema di usucapione, ritenendo irrilevante, ai fini della dimostrazione del possesso continuativo, l’esercizio di attività che possono essere svolte da chiunque e dando rilievo anche alla coerenza della condotta del “possessore” precedente all’atto di citazione.

Il giudice adito è chiamato ad accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione di un terreno boschivo sul quale parte attrice asserisce di aver esercitato il possesso continuativo per vent’anni. Tale possesso, a detta degli attori, si sarebbe concretizzato in attività quali il taglio di legna, la raccolta di funghi e more, la costruzione di un campo da bocce che insiste (parzialmente) sul terreno in oggetto.

Il Giudice respinge la domanda, considerato che alla base della pretesa sono state poste attività che
vista la natura del terreno, la mancanza di recinzione, poteva(no) essere svolt(e) da chiunque passeggiasse nel bosco, di cui il proprietario poteva non rendersene conto, così da giustificare la mancata reazione contro l’asserito potere di fatto esercitato dagli attori.

Non è quindi possibile riconoscere l’animus possidendi, quale elemento essenziale ai fini dell’usucapione, in presenza di attività che, data la natura del terreno (boschivo e non recintato nel caso di specie), possono essere esercitate da chiunque vi transiti: il possessore, per vedersi dichiarata l’intervenuta usucapione, deve dar prova dell’esercizio di attività – per così dire – qualificate, idonee cioè a distinguerlo dalla massa dei meri fruitori occasionali (del terreno e dei suoi frutti) e a comprovarne la coscienza e la volontà della condotta uti dominus.

Di conseguenza il giudicante ritiene giustificabile la mancata reazione dei proprietari, un’inerzia non riconducibile a disinteresse verso il proprio bene, bensì a “mera tolleranza, spirito di condiscendenza” (v. Cass. Civ. Sez. II, 24/05/2004, n. 9915), che le caratteristiche del terreno e delle attività svolte dagli attori suggeriscono.

Interessante l’ulteriore principio della sentenza, secondo cui la disponibilità all’acquisto del terreno mostrata dagli attori, comprovata da un incontro con i proprietari avvenuto poco prima del deposito dell’atto di citazione, contrasta con l’asserito animus possidendi. È invero piuttosto contraddittorio che prima si tenti di acquistare la proprietà dell’immobile comprandolo dai legittimi proprietari, poi, fallite le trattative di vendita, si invochi l’avvenuto acquisto per usucapione.

La sentenza 14 febbraio 2013 n. 923 del Tribunale di Verona è disponibile all'indirizzo www.studiospallino.it/doc/sentenza_Verona_2013.pdf

D.lgs. 33/2013: obblighi di pubblicazione on line in materia urbanistica

E' approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 n. 80 il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, emanato in attuazione della legge 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Il decreto entrerà in vigore il 20 aprile 2013.

Trattasi di una sorta di Testo Unico finalizzato al "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Di particolare interesse per la materia urbanistica ed edilizia, l'articolo 39, Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio, a norma del quale le amministrazioni pubbliche (tutte) pubblicano sul proprio sito:
a) gli atti di governo del territorio, pena l'efficacia [recte, inefficacia];
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera precedente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
Con disposizione che costituirà certamente materia di dibattito, non fosse altro che per la tecnica di scrittura solo apparentemente mutuata dalla legislazione urbanistica, il secondo comma dispone altresì che:
Tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante e di attuazione che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata.
Chiaro l'intento di publicizzare gli accordi pubblico-privato. Chiara altresì la diffidenza dell'estensore della norma verso  i meccanismi contrattualistici o para-contrattualistici che oggi regolano la pianificazione urbanistica che solo per consuetudine continuiamo a chiamare "attuativa". Avremo modo di approfondire.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale a questo indirizzo.

Collegato Ordinamentale 2013 e titoli edilizi rilasciati ante 31.12.2012

Secondo il TAR Lombardia, Milano, l'effetto del Collegato Ordinamentale 2013 (LR 21/2012) rispetto ai titoli edilizi rilasciati, anteriormente al 31 dicembre 2012, da Comuni non dotati di PGT non è quello della decadenza ex art. 15 TU dell'Edilizia per l'ipotesi in cui i lavori non siano stati avviati entro il 31 dicembre 2012, ma quello della mera sospensione del titolo.

Con ordinanza n. 363/2013 REG.PROV.CAU.  resa nel ricorso 529/2013 REG.RIC., la sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, relatore dr. Zucchini, ha affrontato il caso di un titolo edilizio:

  • rilasciato da un Comune che alla data del 31 dicembre 2012 non aveva approvato il PGT ai sensi dell'articolo 25 LR 12/2005;
  • riguardante la realizzazione di una nuova costruzione in zona omogenea diversa dalle zone E e F del PRUG, come tale soggetta alle limitazioni di cui al comma 1quater, art. 25, secondo cui nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, sono ammessi unicamente interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c) della LR 12/2005;
  • per i quale, alla data del 31 dicembre 2012, era stato rilasciato il titolo senza tuttavia segno esteriore dell'avvio dei lavori, ad eccezione del cartello di cantiere.

Andando al di là dei mezzi svolti - che miravano a sostenere, sotto il profilo del Collegato, l'estensibilità a qualsiasi titolo edilizio del comma 1-quinquies ("sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012") - il Collegio ha affermato che 
- l’art. 25 della legge regionale 12/2005, come modificato da ultimo dalla legge regionale 21/2012, non sembra imporre un’automatica decadenza dei titoli edilizi ai sensi dell’art. 15 comma 4° del DPR 380/2001, quanto piuttosto una loro sospensione, in attesa della definitiva approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT);
La tesi affaccia forti profili di novità in termini di (ri)valutazione dell'impianto generale dell'articolo 25 della LR 12/2005 in punto effetti della decorrenza del termine del 31 dicembre 2012 per l'approvazione dei PGT.

L'udienza di merito è fissata per l'11 luglio 2013.

L'ordinanza 363/2013 della sezione II del TAR Lombardia, Milano, è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2013/201300529/Provvedimenti/201300363_05.XML 

Sondrio 20.3.2013 - Slide



L'incontro "Collegato ordinamentale 2013: profili urbanistici e tributari della mancata approvazione dei pgt al 31 dicembre 2012" tenutosi a Sondrio il 20 marzo 2013 con il patrocinio degli Ordini dei Dottori Commercialisti della Provincia di Sondrio e quello degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, ha permesso ai presenti di assistere ad un non consueto tentativo di incontro tra discipline diverse.

Da un lato quella edilizia e urbanistica, centrata sulle problematiche connesse al regime transitorio per i Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 non hanno approvato i PGT, dall'altro quella tributaria, centrata sulla rappresentazione del quadro legislativo e giurisprudenziale a monte dell'IMU.

L'avv. Lorenzo Spallino ha radunato in slide  gli interrogativi sorti in questi mesi su fattispecie concrete, mentre il prof. Gaetano Ragucci ha, dialogando con il dr. Francesco Grimaldi, Presidente  dell'Ordine dei Dottori Commercialisti,  fornito gli strumenti per definire un terreno ^edificabile^ ai fini IMU.

Si ringraziano i presenti e l'ing. Marco Scaramellini, organizzatore dell'incontro.

Telefonia mobile: aggiornato il digesto

E' disponibile l'ultimo aggiornamento del Digesto dedicato alla telefonia mobile. Oltre 100 pagine in formato pdf dedicate a legislazione, giurisprudenza e dottrina in tema. L'aggiornamento è stato curato da Jesus Cortinovis e Alice Galbiati.

Il documento è disponibile alla pagina http://www.studiospallino.it/materiali/telefonia.htm

Vani tecnologici e compatibilità paesaggistica

Il “vano tecnologico”, riconosciuto come tale anche dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, è astrattamente sanabile ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii.. In tal senso la Soprintendenza deve esprimere il giudizio di sua competenza valutando l’effettiva incidenza dell’opera, assentita dall’organo comunale, sui valori paesaggistici.

La decisione in esame,della III Sezione del T.A.R. per la Puglia, prende spunto dal fatto che, secondo parte ricorrente, la sanatoria paesaggistica sarebbe ammessa oltre che per i “lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, anche per un locale destinato a “vano tecnico”, in considerazione delle ridotte dimensioni e del rapporto di pertinenzialità con il bene sottostante principale. In tal senso essendo, infatti, la realizzazione di un vano tecnologico destinato ad ospitare impianti, non inciderebbe né sulla cubatura, né sulla superficie utile.

Secondo i Giudici del T.A.R. per la Puglia, l’art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii., esclude dal divieto di rilasciare, ex post, l’autorizzazione paesaggistica - che, sempre ai sensi dell’art. 146, comma 4, costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, ivi compresi quelli in sanatoria - i casi previsti dall’articolo 167, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii. costituiti, oltre che dall’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica e dai lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria proprio, dai “lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Al riguardo, secondo il Collegio, l’interpretazione teleologica induce a ritenere che, nonostante l’utilizzo della particella disgiuntiva “o” nella frase “ … non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ….”, il duplice riferimento alle nuove superfici utili e ai nuovi volumi, costituisce una modalità di esprimere un concetto unitario con due termini coordinati, come del resto evidenziato anche dalla VII Sez. del T.A.R. Campania Napoli, il 01/09/2011. In altri termini, la necessità di interpretare le eccezioni al divieto di rilasciare l'autorizzazione paesistica in sanatoria, previste dall'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii., in coerenza con la ratio introduttiva del divieto medesimo, ha indotto il Collegio a ritenere, che sono esclusi dall’eccezione, prevista dall'articolo 167, comma 4, lettera a), gli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, invece, sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesistica i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici. Atteso che, i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono, trattandosi di opere prive di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, non risultano particolarmente pregiudizievoli per il territorio oltre a risultare inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale (cfr. in tal senso anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15/12/2010, n. 27380).

 Nel caso in esame, il Collegio adito ha, pertanto, ritenuto che il “vano tecnologico” sia astrattamente sanabile ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii. e che, conseguentemente, la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere il giudizio di sua competenza valutando l’effettiva incidenza dell’opera assentita dall’organo comunale sui valori paesaggistici.

La sentenza del T.A.R. per la Puglia, n.35 del 11/01/2013, è disponibile al seguente indirizzo web: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%203/2008/200800909/Provvedimenti/201300035_01.XML

BURL 1974/2006

Per ragioni di riorganizzazione degli spazi, lo Studio rende disponibile gratuitamente per istituzioni o biblioteche la collezione completa del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (1974/2006), riunita in faldoni e completa di indici. La cessione è gratuita. L'unica condizione è quella della consultazione pubblica.

Per informazioni scrivere a l.spallino@studiospallino.it.

Violazioni edilizie: limiti all'accesso agli atti e dovere di preavviso per i sopralluoghi.

In materia di accertamenti delle violazioni urbanistico edilizie, il Consiglio di Stato ha chiarito due aspetti fondamentali: il diniego dell'accesso agli atti è legittimo solo nel caso di atti assunti dalla Polizia Municipale in quanto atti di Polizia Giudiziaria e la non necessità di preavvisare il privato per l'esecuzione di sopralluoghi di accertamento.

Il primo aspetto esaminato dalla VI sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 547 del 27/11/2012, depositata il 29/01/2013, riguarda l'accesso agli atti nel caso in cui vi siano accertamenti della Polizia Municipale correlati ad attività edilizia.

In tal senso, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il diniego, all'accesso agli atti, deve essere giustificato tenendo conto della tipologia degli atti, del soggetto che li ha assunti e dalla funzione svolta, dal medesimo soggetto, nel momento in cui ha assunto gli atti. In particolare, nel generale ambito degli atti finalizzati all'accertamento ed alla repressione delle violazioni edilizie vi sono atti che:
  1. sono stati delegati dall'Autorità Giudiziaria;
  2. coincidono con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell’esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria ad essi specificamente attribuite dall'ordinamento; 
  3. consistono in indagini e accertamenti, non compiuti nell’esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria bensì nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative di Polizia Municipale.

Mentre è legittimo negare l'accesso per le tipologie di atti di cui al punto a) e b), l’accesso agli atti non può essere limitato per le tipologie di atti rientranti al punto c). Al riguardo, i Giudici, hanno confermato e richiamato il principio secondo cui non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'Autorità Giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all'accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329, c.p.p. (obbligo del segreto); tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette, all'Autorità Giudiziaria, una notizia di reato non lo fa nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, ci troviamo, in presenza di atti di indagine compiuti dalla Polizia Giudiziaria e che, come tali, soggetti al segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p., oltreché, conseguentemente, ad essere sottratti all'accesso agli atti ai sensi dell'art. 24, della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.. In tal senso viene anche richiamata una precedente pronuncia del Consiglio Stato del 9 dicembre 2008, n. 6117, sempre della medesima sezione VI. Il secondo aspetto esaminato dai Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza in commento, riguarda invece il dovere da parte dell'Ente locale di preavvisare il privato circa il sopralluogo di accertamento.

Nel caso in specie l’appellante sosteneva che l’accesso sui luoghi privati poteva aver luogo solo previo avviso di avvio di un procedimento sanzionatorio. In tal senso i Giudici d’appello precisano che, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del testo unico sull’edilizia (approvato con il D.P.R. n. 380 del 2001), “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.

Pertanto, il dirigente o il responsabile dell’ufficio può disporre anche ad horas, informalmente e “a sorpresa” l’accesso ai luoghi per verificare: se sussista un illecito edilizio (avente o meno rilevanza penale); se vada emesso un ordine di sospensione dei lavori o se vada avviato un procedimento per l’emanazione di un atto di ritiro di un precedente atto abilitativo, ed in tal senso solo in quest’ultimo caso è configurabile l’obbligo di trasmettere un formale avviso al privato come disciplinato dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii..

La sentenza del Cons. di Stato, sez. VI, n. 547 del 27/11/2012, depositata il 29/01/2013 è reperibile al seguente indirizzo web: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201206816/Provvedimenti/201300547_11.XML

Sondrio, 20 marzo 2013: Profili urbanistici e tributari della mancata approvazione dei PGT al 31 dicembre 2012

L'incontro vuole essere l'occasione per fare il punto sulle conseguenze, sia in termini urbanistici che fiscali oltre che tributari, delle modifiche alle legge n. 12/2005 da parte del Collegato 2013, per i Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 non hanno approvato i Piani di Governo del Territorio.

L'appuntamento è per Mercoledì 20 marzo 2013 - con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:30 -  presso la  l’Unione Artigiani di Sondrio, Largo dell'Artigianato 1, Sondrio.

Introduzione 

  • Ing. Marco Scaramellini - ScaramelliniMarcoEngineering, Sondrio  
Relatori

  • Coordinamento e profili fiscali: dr. Francesco Grimaldi - Presidente  dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Sondrio, Studio Grimaldi, Sondrio
  • Profili urbanistici: Avv. prof. Lorenzo Spallino - Professore a contratto di diritto urbanistico presso l'Università dell'Insubria di Como - Studio legale Spallino, Como
  • Profili tributari: Avv. prof. Gaetano Ragucci - Professore associato di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Milano - Studio Legale Ragucci, Erba

Link permanente, info e materiali


Info, organizzazione e iscrizioni

Distanze tra edifici: la Corte Costituzionale ribadisce l'inderogabilità dell'art. 9 D.M. 1444/1968

La Corte Costituzionale ribadisce, ove fosse necessario, che le disposizioni del D.M. 1444/1968 in materia di distanze contengono limiti precettivi e inderogabili per i legislatori regionali, che pertanto non posso fissare distanze diverse nel senso di meno restrittive.

Con legge 4 settembre 1979, n. 31 (B.u.r. 8 settembre 1979, n. 49) la Regione Marche introdusse, "per gli edifici aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali approvati", la possibilità di consentire "ampliamenti alle case a un piano fuori terra e alle costruzioni che, avuto riguardo alla struttura edilizia esistente e agli edificicircostanti, presentano evidenti caratteristiche di non completezza" (art. 1, comma 1).

Gli ampliamenti erano consentiti "anche in deroga alle distanze e/o al volume stabiliti per le suddette zone territoriali omogenee dal DM 2-4-1968, n. 1444, ferma restando la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio " (art. 1, comma 2).

La Corte di cassazione, sezione seconda civile - investita della domanda di accertamento della violazione delle distanze legali, rigettata in sede di primo e secondo grado, con la quale i ricorrenti presso la Corte di cassazione avevano chiesto la condanna della controparte ad arretrare e dunque a demolire l’ampliamento di un edificio realizzato da quest’ultima - con ordinanza depositata il 29 dicembre 2011 e iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2012 della Corte Costituzionale, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale del secondo comma della disposizione, con riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, ritenendo 
che tale normativa sia in contrasto con l’art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), che fissa una distanza minima tra gli edifici, commisurandola alla dimensione delle strade e consentendo tuttavia l’edificazione a distanze inferiori «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».
In linea di principio - afferma il Giudice delle Leggi - la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio.

Se da un lato non può quindi essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall’altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, questa "è rigorosamente circoscritta dal suo scopo – il governo del territorio – che ne detta anche le modalità di esercizio", così che
la legislazione regionale che interviene in tale ambito è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, rimettendo l’operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 232 del 2005).
mentre
Le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino da tali finalità, ricadono illegittimamente nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Il punto di equilibrio tra le due competenze è fissato nell’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ("Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche", che la Corte ha più volte ritenuto dotato di «efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato» (sentenza n. 114 del 2012; ordinanza n. 173 del 2011; sentenza n. 232 del 2005).

Quest’ultima disposizione consente che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».

Le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici sono, dunque, consentite nei limiti ora indicati, se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

Va da sè, in conclusione, che la norma della Regione Marche infrange i principi sopra ricordati, in quanto 

  1. consente espressamente ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel d.m. n. 1444 del 1968, senza rispettare le condizioni stabilite dall’art. 9, ultimo comma, del medesimo decreto ministeriale, che, come si è detto, esige che le deroghe siano inserite in appositi strumenti urbanistici, a garanzia dell’interesse pubblico relativo al governo del territorio;
  2. autorizza i Comuni ad «individuare gli edifici» dispensati dal rispetto delle distanze minime.
La deroga non risulta, dunque, ancorata all’esigenza di realizzare la conformazione omogenea dell’assetto urbanistico di una determinata zona, ma può riguardare singole costruzioni, anche individualmente considerate.

Da ciò, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale Marche n. 31 del 1979 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto eccede la competenza regionale concorrente del «governo del territorio», violando il limite dell’«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.


La sentenza 23 gennaio 2013, n. 6, della Corte Costituzionale è disponibile sul sito della Corte a questo indirizzo.

"Servizi religiosi" e normativa urbanistica in Lombardia

Con sentenza n. 21 del 4 gennaio 2013 il T.A.R. Milano si pronuncia sull’art. 72 co. 4 bis l.  r. 12/2005, che ammette la realizzazione di “nuove attrezzature per i servizi religiosi”
esclusivamente nelle aree classificate a standard fino all’approvazione del piano dei servizi, giudicando indimostrato, nel caso di specie, che una richiesta di permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso avanzata da un’associazione di diritto privato per la realizzazione di un centro culturale possa rientrare in tale definizione ed essere sottoposta a tale disciplina.

Formazione: esiti della mancata approvazione dei PGT secondo il collegato ordinamentale 2013

Data: 24 gennaio 2013 
Orario: ore 15,00 / 17,00
Luogo: Studio legale Spallino, via Volta 66, Como
Relatore: avv. Lorenzo Spallino

Lo studio organizza un incontro finalizzato a comprendere i profili applicativi delle modifiche alla legge 12/2005 secondo il collegato ordinamentale 2013 pubblicato sul supplemento al B.U.R.L. n. 52 del 28 dicembre 2012 (legge regionale 24 dicembre 2012 n. 21), per i Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 non abbiano approvato i PGT.

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