COVID-19: sospensione dei termini amministrativi e possibilità di provvedere nelle more

Esiste la possibilità per le amministrazioni di dar corso a procedimenti amministrativi e adottare provvedimenti pur in pendenza del periodo di sospensione disposto dall'art. 103 del d.l. n. 18/2020?

L’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) ha disposto che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15 aprile 2020, termine prorogato al 15 maggio 2020 dall’art. 37 co. 1 D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Ora che si discute della progressiva ripartenza delle attività economiche, la domanda è se, in che misura e con quali accorgimenti, esista la possibilità per le amministrazioni di dar corso comunque a procedimenti amministrativi e adottare provvedimenti pur in pendenza del periodo di sospensione dei termini.

Su #PA il contributo di Fabrizio Donegani.

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