Pergotende: per l'installazione non serve il permesso di costruire

Con sentenza n. 1619 del 27 aprile 2016 la Sezione VI del Consiglio di Stato ha stabilito che l'installazione di una tenda retrattile montata su una struttura fissa in alluminio anodizzato (cd. dette ^pergotende^) non costituisce intervento di nuova costruzione, né di ristrutturazione edilizia e, conseguentemente, non necessita di permesso di costruire.
 

La fattispecie portata all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la realizzazione di due pergotende su un terrazzo di proprietà.

La prima, della grandezza di circa 34 mq, presenta ai lati liberi tende plastiche scorrevoli su binari, comandate elettricamente, e timpano chiuso con una tenda plastica fissa con elemento frangisole in lamelle di alluminio; la seconda, di 15 mq, è chiusa da elementi in vetri mobili del tipo "a pacchetto" scorrevoli su binari e timpano chiuso con vetro fisso.

Il Giudice di prime cure aveva qualificato gli interventi alla stregua di ^ristrutturazioni edilizie^, come tali necessitanti di permesso di costruire. L'assenza dei titoli, secondo il T.A.R. Lazio, giustificava gli ordini di demolizione emessi dall'A.C.

Il Collegio di Palazzo Spada è, invece, di diversa opinione - seppur limitatamente alla prima struttura -, non tanto sulla scorta della precarietà delle opere, fondata, a dire dell'appellante, sulla amovibilità delle strutture, esclusa dai Giudici alla luce della funzione delle stesse quali elementi di migliore fruizione dello spazio, dunque stabili e durature, quanto, piuttosto, sulla verificata carenza, in relazione alla loro consistenza, caratteristiche costruttive e funzione, dei presupposti normativi che avrebbero reso necessario un titolo abilitativo.

Dall'analisi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del dpr n. 380/2001 discende, infatti, che sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli "interventi di nuova costruzione", categoria nella quale rientrano opere che "realizzano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio".

Secondo il Collegio una struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche, giacché essa si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda, opera principale dell'intervento.

Nemmeno quest'ultima si configura come ^nuova costruzione^, atteso che il materiale plastico e retrattile di cui è costituita non valgono a costituire un organismo edilizio rilevante comportante trasformazione del territorio.

In tale situazione, conclude il Collegio, la struttura di alluminio anodizzato mantiene la connotazione di mero elemento di sostegno della tenda e non integra la struttura portante di una costruzione.

Allo stesso modo si ritiene non integrata la fattispecie della ^ristrutturazione edilizia^, che, per come definita all'art. 3, lettera d) del dpr n. 380/2001, è connotata dalla ^trasformazione^ dell'organismo edilizio, non presente nella fattispecie, giacché l'immobile sul quale a struttura in alluminio è collocata "è un fabbricato in muratura, sulla cui originaria identità e conformazione l'opera nuova non può certamente incidere".

Tali considerazioni, specifica il Collegio, non valgono tuttavia per la seconda pergotenda, caratterizzata da elementi fissi di chiusura, tali da determinare il venir meno della funzione di mera struttura di sostegno di tende retrattili.

Venendo a costituire la componente portante di un manufatto, che assume consistenza di vera e propria opera edilizia, la struttura in alluminio non può più essere considerata quale mero elemento di supporto di una tenda e necessita pertanto di titolo abilitativo per la sua realizzazione.

Tirando le somme del proprio ragionamento, il Collegio annulla l'ordinanza di demolizione: integralmente in relazione alla prima pergotenda e parzialmente in merito alla seconda, giacché legittima deve considerarsi quella parte in cui dispone la rimozione degli elementi di chiusura laterali.

La pronuncia n. 1619 del 27 aprile 2016 della Sezione VI del Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia n. 5098 del 2015 della Sezione 1 quater del T.A.R. Lazio, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.  
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