Decreto del Fare: il Giudice Ordinario conferma che la proroga dei termini delle convenzioni si applica solo a quelle formalmente stipulate

Con ordinanza cautelare n. 1417 del 24 ottobre 2014 il T.A.R. Lombardia, Milano, intervenendo in tema di interpretazione e applicazione dell'art. 30, comma 3bis, D.L. n. 69/2013, aveva affermato che la proroga triennale dei termini di validità nonché di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione si applichi unicamente agli atti formalmente stipulati.


Con ordinanza 10 febbraio 2015 emessa a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Sondrio ribadisce che
la terminologia adottata dal legislatore “accordi … stipulati sino al 31 dicembre 2012” debba essere interpretata in senso letterale  a mentre dell’art. 12 delle Preleggi, che attribuisce preminenza al dato letterale in ragione del noto brocardo “in claris non fit interpretatio"
a nulla valendo che la bozza della convenzione (o della sua modifica, come nel caso di specie) sia stata approvata dall'A.C. anteriormente al 31 dicembre 2012 o che ad essa sia stata data esecuzione dalla parte privata entro tale termine.

L’operato della P.A. nel caso di assunzione di contratti ed impegni, deve infatti essere soggetto a forma scritta ad substantiam, escluso il sorgere di valide manifestazioni di volontà per facta concludentia (Cfr. fra le molte Cass. 22537/2007) ed il  legislatore con il termine “stipulati” ha inteso fare riferimento ad un evento perfezionatosi che ha esaurito nel tempo i suoi effetti rispetto ad una data specifica (ovvero il 31.12.2012).

Ulteriore limite all’interpretazione offerta dal ricorrente è la peculiarità del soggetto coinvolto, ossia l’ente comunale, con il conseguente regime pubblicistico e formalistico che ne connota il suo agire, nonché la natura eccezionale della norma in commento che limita ulteriormente i margini interpretativi ex art. 14 delle Preleggi, mentre l’adempimento della stipula dell’atto notarile nel quale dovevano essere trasferite le delibere consiliari di approvazione della modifica della convenzione in esame entro un dato termine non potevano costituire, come affermato dal ricorrente, “un superfluo adempimento”,  essendo la previa “stipulazione” presupposto, nella specie carente, per la fruttuosa applicazione della proroga accordata dal legislatore in forza del   D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013).

L'ordinanza 10 febbraio 2015 del Tribunale di Sondrio è disponibile a questo indirizzo (pdf). 
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