Canone sui servizi a rete: è illegittimo se qualificato come mero tributo ambientale

Avv. Lorenzo Spallino
La recente prassi delle amministrazioni locali di imporre prestazioni patrimoniali sui servizi a rete posti al di sotto delle strade comunali è illegittima nella misura in cui si trasforma in un dazio, non correttamente strutturato come tributo ambientale, che rende più onerosa la circolazione delle merci.


Con ordinanza n. 156 del 21 marzo 2014 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), ha sospeso la deliberazione consiliare con cui il Comune di Polpenazze del Garda ha istituito il canone non ricognitorio ex art. 27 commi 5-7-8 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 per l’uso o l’occupazione delle strade comunali, incluse le occupazioni relative ai servizi pubblici a rete.

I giudici bresciani, esprimendosi in materia nella quale sono frequenti gli interventi delle amministrazioni comunali al fine di individuare nuove risorse, hanno sottolineato che:


  1. in generale, l’imposizione di prestazioni patrimoniali sui servizi a rete non deve trasformarsi in un dazio che ostacola e rende più onerosa la circolazione delle merci (v. art. 120 Cost.). L’eventuale previsione di un canone per l’uso o l’occupazione delle strade comunali strutturato come tributo ambientale violerebbe inoltre i principi comunitari (v. C.Giust. Sez. II 21 giugno 2007 C-173/05, Commissione/Italia, punti 40-42);
  2. per evitare la qualificazione come tributo ambientale, il canone deve essere riferito a un uso particolare di uno specifico bene pubblico. Occorre inoltre che tale uso non sia già remunerato mediante altre prestazioni patrimoniali, perché se il canone costituisse mera duplicazione di queste ultime non potrebbe che essere considerato, per residualità, come tributo ambientale;
  3. se l’atto di concessione del servizio prevede il pagamento di un canone, come nel caso della distribuzione del gas, il canone per l’uso o l’occupazione delle strade comunali può essere considerato assorbito solo se sia stato preso in considerazione come voce a sé dell’offerta (sotto forma di somma in aumento nella parte economica dell’offerta, o come equivalente monetario di prestazioni accessorie di manutenzione della rete stradale descritte nell’offerta tecnica). Diversamente, vi sono ancora margini per esigere un corrispettivo per l’uso particolare delle strade comunali;
  4. occorre però differenziare il canone dalla TOSAP/COSAP, che ha come presupposto l’occupazione di spazi pubblici. Non è sufficiente il fatto che la TOSAP/COSAP sia parametrata sul numero di utenze (v. art. 63 comma 2-f del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446), né la mera sottrazione della TOSAP/COSAP al canone, ma è necessario individuare per quest’ultimo un’autonoma “base imponibile”;
  5. i criteri per questa operazione sono contenuti nell’art. 27 comma 8 del codice della strada, la cui attuazione, mancando le direttive nazionali ex 67 comma 5 del DPR 495/1992, è rimessa all’iniziativa dei singoli enti proprietari delle strade. I criteri sono le soggezioni che derivano alla strada, il valore economico risultante dal provvedimento che autorizza l’occupazione, e il vantaggio che l'utente ne ricava;
  6. in sostanza sembra necessario individuare una quota del costo di manutenzione delle strade che possa essere riferita all’esclusivo vantaggio dei gestori dei servizi a rete e una quota dell’utile di questi ultimi (per l’attività di distribuzione svolta sul territorio comunale) che possa essere destinata a remunerare l’uso particolare delle strade, tenendo conto del risparmio conseguito rispetto alla collocazione delle reti al di fuori del tracciato stradale;
  7. la quantificazione della prima voce richiede un approfondimento istruttorio da parte degli uffici comunali. Per la seconda è invece necessario, nei settori regolati, acquisire preliminarmente un parere dell’AEEG per stabilire se il nuovo canone possa rientrare tra i costi remunerati, e in che misura, sia con riferimento alla rete esistente sia in relazione agli estendimenti;
  8. poiché i provvedimenti impugnati si limitano a individuare una tariffa per metro lineare (e in misura fissa per le infrastrutture non a rete) senza giustificare gli elementi presi come base per la quantificazione degli importi, sussistono le condizioni per concedere una misura cautelare sospensiva;
  9. a salvaguardia delle entrate attese dal Comune per l’anno 2013, che potrebbero essere confermate in tutto o in parte all’esito degli adempimenti sopra descritti, la misura cautelare è subordinata ex art. 55 comma 2 cpa alla prestazione di una garanzia fideiussoria a prima richiesta da parte di primario istituto bancario o assicurativo. La garanzia deve coprire l’importo oggetto dell’avviso di pagamento e gli interessi legali successivi alla data di scadenza dello stesso (ossia dal 1 febbraio 2014).


L'ordinanza n. 156 del 21 marzo 2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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