Divieto di edificazione sulle acque pubbliche: sono incluse le sponde dei laghi

Con sentenza n. 5620 depositata in data 5 novembre 2012 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato il tema dell'ambito di applicazione dell'art. 96 del Regio Decreto n. 523 del 1904 ^Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie^, recante l'elenco dei lavori e degli atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese.

La questione interpretativa risolta dal Collegio sorgeva dalla tesi, prospettata nel caso di specie dagli appellanti, secondo la quale, dal complesso delle disposizioni in esame emergerebbe l'intento del Legislatore dell'epoca di limitare la disciplina ai soli corsi d'acqua e non anche alle sponde dei laghi.



Nella motivazione della sentenza, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato, al contrario, come tale prospettazione si ponga in contrasto con l'alinea dell'articolo, che, nel fare riferimento alle acque pubbliche in genere, non pone alcuna restrizione, diversamente da quanto invece disposto dall'art. 98, il quale testualmente circoscrive il proprio ambito di applicazione alle nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali. Secondo il Collegio, poi, è irrilevante la circostanza che solo il successivo art. 97, in particolare alla sua lettera n), menzioni espressamente i laghi. Ciò per il fatto che tale norma reca una previsione particolare, riferita al regime delle spiagge dei laghi, mentre nulla dice circa la disciplina delle sponde, per la quale non può che valere la norma generale dell'art. 96.

A ulteriore conferma dell'interpretazione prospettata soccorre la ratio della norma, ravvisata nell'esigenza di consentire il libero deflusso delle acque, esigenza che evidentemente si pone anche con riguardo alle acque dei laghi, soggette anch'esse a innalzamenti di livello.

Il divieto di edificazione in oggetto ha dunque carattere assoluto e riguarda in genere le acque pubbliche senza limitazioni di sorta.  

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5620 del 5 novembre 2012 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo
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