Pages

lunedì 27 maggio 2019

VAS: le Regioni non possono limitare il campo di applicazione della normativa nazionale

La Corte Costituzionale interviene in materia ambientale specificando le modalità con cui le Regioni possono legiferare a proposito di valutazione ambientale strategica (VAS) e strumentazione urbanistica.

Con sentenza 16 maggio 2019, n. 118, la Corte ha chiarito che le Regioni, non avendo competenza in materia urbanistica, non possono introdurre una disciplina in tema di valutazione ambientale della strumentazione urbanistica diversa da quella prevista dall'art. 6, co. 2 lett a), codice dell'ambiente quando ciò comporti una minor garanzia dell'interesse ambientale.

Le Regioni,siano esse ordinarie o a statuto speciale, non possono pertanto introdurre modifiche alla propria disciplina urbanistica se questa è in contrasto con il codice dell'ambiente, in quanto tale materia è di esclusiva competenza statale ex art. 117, co. 2 lett. s), Cost.

Nello specifico, le Regioni non possono escludere automaticamente la VAS - né tantomeno la verifica di assoggettabilità a VAS - ai piani urbanistici di dettaglio che non determinino modifiche non costituenti varianti al Piano Regolatore Generale.

Nè le Regioni hanno il potere di individuare, in via generale ed astratta, quali siano le fattispecie modificative non sostanziali al PRG che non devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS.

Nel caso in esame la Regione Valle d’Aosta aveva escluso - con le modifiche agli artt. 12-bis co.4, 16 co.1, 52 co.2, della l. reg. n. 11/1998 - la assoggettabilità a VAS di varianti non sostanziali al PRG, in contrasto con l'art. 6, co. 2, lett. a), e co. 3, cod. ambiente.

La Corte Costituzionale ha inoltre voluto puntualizzare in materia edilizia - materia concorrente fra Stato e Regioni - che le Regioni hanno il potere di stabilire con precisione quali interventi sono consentiti nei centri storici in assenza degli strumenti attuativi del PRG, purché si tratti di 
limitati interventi alla riqualificazione e rivitalizzazione delle aree territoriali, già edificate e provviste di opere di urbanizzazione
e purché tali interventi siano, in linea di principio, conformi all’art. 9, co. 2, Testo Unico dell’Edilizia la cui finalità è quella di
salvaguardare la funzione di pianificazione urbanistica nel suo complesso, evitando, […], che siano realizzati interventi incoerenti con gli strumenti urbanistici generali e tali da compromettere l’ordinato uso del territorio (Corte cost. 68/2018).
La sentenza 16 maggio 2019 n. 118 della Corte costituzionale è disponibile a questo indirizzo.